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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei
trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita
all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della
legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni
alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al
funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti
dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al
predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi
computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della
Corte costituzionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO