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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti di pubblica utilita', istituite con le leggi 11 marzo 1958,
n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere
obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della
perdita che incontrino nel relativo collocamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
- LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO