Legge Ordinaria n. 1033 del 03/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1971 n. 314)
Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti rateizzati sui mutui erogati dalle sezioni autonome opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  sezioni  autonome  per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti  di pubblica utilita', istituite con le leggi 11 marzo 1958,
n.  238,  e  6  marzo  1950,  n.  108,  sono  autorizzate ad emettere
obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della
perdita che incontrino nel relativo collocamento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
                                                         - LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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