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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di
giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province
facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi
di regione.
Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui
sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di
attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita
nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua
disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione
staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.