Legge Ordinaria n. 1035 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in
vigore  delle  norme  per  l'applicazione  della  riforma tributaria,
previste  dalla  legge  9  ottobre  1971, n. 825, le disposizioni del
terzo  comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934,
n.  1844,  convertito  nella  legge  18  aprile 1935, n. 961, recante
agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di
lavoro  per  i  ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre
1971  ai  sensi  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207,
18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n.
1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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