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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dal 1 gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in
vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria,
previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le disposizioni del
terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934,
n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante
agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di
lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre
1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207,
18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n.
1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO