Legge Ordinaria n. 1036 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  da emanare in base alla delega legislativa per la
riforma   tributaria,  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'abolizione  dei  tributi indicati al n. II e la revisione di quelli
indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
nonche'  quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5
e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972.
  Le  altre  disposizioni  da emanare in base alla delega legislativa
per  la  riforma  tributaria  entreranno in vigore il 1 gennaio 1973,
fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al
periodo   di   imposta  1972,  l'obbligo  della  presentazione  della
dichiarazione  dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le
modalita'  previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno
emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge
9  ottobre  1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1 maggio ed entro
il  1  novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo  17  della  legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  Il  termine  del  31  dicembre  1972,  stabilito  nel secondo comma
dell'articolo 17, e' prorogato di un anno.
  I  decreti  da  emanare  in  base  alla delega legislativa potranno
stabilire   che   le  disposizioni  in  essi  contenute,  riguardanti
attivita',  compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di
privati,  entrino  in  vigore  anteriormente  alla  data indicata nei
precedenti commi.
 

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