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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la
riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli
indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5
e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972.
Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa
per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1 gennaio 1973,
fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al
periodo di imposta 1972, l'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le
modalita' previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno
emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge
9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1 maggio ed entro
il 1 novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma
dell'articolo 17, e' prorogato di un anno.
I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno
stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti
attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di
privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei
precedenti commi.