Legge Ordinaria n. 1037 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per  legge  e  non oltre il 31 marzo 1972, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1972,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le disposizioni e
modalita'  previste  nel  relativo  disegno  di legge all'esame delle
Assemblee legislative.
 

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