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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA -
la seguente legge:
Articolo unico
L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui
all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende
concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni
statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti,
comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o
regionali purche' non percepiscano indennita' di carattere
particolare.
Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme
contenute nel decreto previsto dallo articolo 4 della legge 28
ottobre 1970, n. 777.
La relativa spesa e' a carico delle amministrazioni di
appartenenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI-AGGRADI -
GIOLITTI - PICCOLI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO