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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854,
concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta
in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel
comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e'
ridotto ad un anno".
All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: "e successive
modificazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO