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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilita'
speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o
separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite
sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento
di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonche' dai dipendenti
delle Amministrazioni stesse, nell'espletamento del servizio o
comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale
orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni
fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine
inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello
stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al
nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle
entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli gia' esistenti.
Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo
e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma
precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalita' ed
entro i termini predetti.