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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di
riforma universitaria, le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria hanno facolta' di conferire, oltre che nei casi
consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo
indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento
di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a
comprovate necessita' di funzionamento e all'incremento delle sedi
d'insegnamento, della ricerca, nonche' della popolazione scolastica.
Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei
corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della
pubblica amministrazione.
Il decreto di cui al precedente comma e' emanato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di
mancata emanazione del decreto, le modalita' del concorso per il
conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di
amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria.
I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono
svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono
essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli
stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico
iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della
corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale
l'assolvimento di attivita', svolte nelle universita' e negli
istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli
incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli
ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli
incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti
di eta'.