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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza negli asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni,
nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio
sociale di interesse pubblico.
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea
custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla
famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la
gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni
fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.
I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa
una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle
spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento
dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire
20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione,
funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo
contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i
quali e' stato erogato il primo contributo, nonche' per quelli
gestiti da enti locali.
Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente
o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.