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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' modificato come
segue:
"Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo
individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.
Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza
obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi
esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale
che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.
La misura del contributo individuale, entro il limite di lire
144.000 annue di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto
conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari
precedenti.
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi
mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con
l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la
procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale
caso la Cassa e' autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie
provinciali".