Legge Ordinaria n. 1047 del 23/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'azione  per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere
proposta  dai  figli  nati  prima  del  1  luglio 1939 anche nei casi
previsti  ai  numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile,
entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei  casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione puo'
essere  proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i
due  anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli
effetti civili di esso.
  Nei  casi  preveduti  dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile
l'azione  puo'  essere  proposta  anche  dopo la scadenza del termine
indicato  nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui
e'  passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento
contenente la dichiarazione di paternita'.
  Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio
in ogni fase e grado di giudizio.
 

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