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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere
proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi
previsti ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione puo'
essere proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i
due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli
effetti civili di esso.
Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile
l'azione puo' essere proposta anche dopo la scadenza del termine
indicato nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui
e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento
contenente la dichiarazione di paternita'.
Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio
in ogni fase e grado di giudizio.