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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126,
127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il
secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con
decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla
legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri
di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto
all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di
lire trenta".
Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111,
nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del
codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il
diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".
Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per
mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario e' dovuto,
oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di
lire cinquantacinque".
Articolo 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto
di chiamata nella misura di lire centosessanta".
Articolo 128. - "Per la notificazione di ogni copia di alto e'
dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella
misura di lire centocinque".
Articolo 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un
processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, e'
dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire
centomila, lire duecentosessanta;
b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un
milione, lire seicentocinquanta;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un
milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".
Articolo 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiarlo
e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli
equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli
equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".
Articolo 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali e
prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in
parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio
delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di
procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale
giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo
effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di
lire cinquantacinque".