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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, e' sostituito
dal seguente:
"Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa
Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti
rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale,
magistrati di Corte d'appello in numero non superiore a 30 per la
Corte e a 10 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in
numero non superiore a 22 per la Corte e a 12 per la Procura
generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai
magistrati applicati non compete alcuna indennita'.
Con decreto del primo Presidente della Corte di cassazione i
magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio
presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di
Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di
servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di
cassazione. Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i
magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale
possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di
cassazione.
L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve essere
revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati
sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1
della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato
di Corte di appello, nonche' nei riguardi dei magistrati di Corte di
appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione,
siano stati dichiarati non idonei.
Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre
applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso
la Corte stessa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto,
il Guardasigilli: COLOMBO