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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida
o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e'
necessario ottenere la licenza del questore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO