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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli
istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel
primo periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224,
rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di
concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello
svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari
comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano
loro assegnate.
La presente disposizione ha effetto dal 1 luglio 1970.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO