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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dalla data del 1 luglio 1972 i soggetti ammessi a
fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP
hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso,
delle seguenti prestazioni in forma diretta:
a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
b) assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e
domiciliare;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ostetrica, Per le altre prestazioni sanitarie,
nonche' per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di
opzione, l'assistenza sanitaria continuera' ad essere erogata secondo
il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP
all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente
i rimborsi per prestazioni mediche.
L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per se' e per il nucleo
familiare assistibile, ha validita' per tutto l'anno solare e si
intendera' automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il
30 novembre di ciascun anno.
Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente
articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite
convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle
categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parita' di
prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti
economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe
convenzioni stipulate dall'INAM.