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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita
con il decreto-legge 7 ottobre 1965, h. 1118, convertito con
modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente
modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non e' dovuta per gli
atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di
cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10
ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati
contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento.