Legge Ordinaria n. 1056 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della. Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  un  periodo  di  due  anni  a  partire dal 1 gennaio 1972, per
l'avanzamento  degli  ufficiali medici di polizia non si applicano le
disposizioni  previste  dalla  lettera  e) della tabella annessa alla
legge  7  febbraio  1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di
comando  e  di  attribuzioni  specifiche,  previste dalla colonna III
della stessa tabella.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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