Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per
l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le
disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla
legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di
comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III
della stessa tabella.