Legge Ordinaria n. 1057 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge  3  agosto  1949,  n.  623,  modificato
dall'articolo  1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1
della legge 19 aprile 1967, n. 305, e' sostituito dal seguente:
  "In  attesa  che sia attuato il regime di zona franca, previsto per
il  territorio  della  Valle  d'Aosta  dall'articolo  14  della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in
consumo   in   detto   territorio,  per  il  fabbisogno  locale,  dei
sottoindicati  prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di
ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per
i  servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali
di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto
erariale  sugli  alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti
organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di
cui  al  titolo  II  del  Trattato  firmato a Roma il 30 marzo 1957 e
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Zucchero...........................       quintali             45.000
Caffe crudo........................          "                  6.500
Surrogati di caffe'.................          "                    50
0
Cacao in grani.....................          "                  1.000
Te'.................................          "                    10
0
Semi di soja.......................          "                  8.500
Semi di arachidi...................          "                  1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profu-
 merie   alcooliche,  compresi  gli
 spiriti  ottenuti  nel  territorio
 della  Valle d'Aosta dalla distil-
 lazione  per usi familiari in pic-
 coli alambicchi...................      ettanidri              1.500
Alcole denaturato..................          "                    500
Birra..............................      ettolitri             15.000
Benzina............................       quintali            250.000
Gasolio............................          "                 70.000
Petrolio...........................          "                  6.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)
 per uso domestico.................          "                 70.000
Olio lubrificante..................          "                  6.000
Libri  di testo scolastici in altre
 lingue o in lingue miste approvati
 dalla   amministrazione  regionale         lire           15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura.....          "            120.000.000
Attrezzature per l'industria, arti-
 gianato, turismo, commercio, sani-
 tarie  ed  ospedaliere ed elementi
 metallici  per paravalanghe (valo-
 re)...............................          "          1.500.000.000
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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