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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato
dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1
della legge 19 aprile 1967, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per
il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in
consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei
sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di
ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per
i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali
di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto
erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti
organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di
cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Zucchero........................... quintali 45.000
Caffe crudo........................ " 6.500
Surrogati di caffe'................. " 50
0
Cacao in grani..................... " 1.000
Te'................................. " 10
0
Semi di soja....................... " 8.500
Semi di arachidi................... " 1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profu-
merie alcooliche, compresi gli
spiriti ottenuti nel territorio
della Valle d'Aosta dalla distil-
lazione per usi familiari in pic-
coli alambicchi................... ettanidri 1.500
Alcole denaturato.................. " 500
Birra.............................. ettolitri 15.000
Benzina............................ quintali 250.000
Gasolio............................ " 70.000
Petrolio........................... " 6.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)
per uso domestico................. " 70.000
Olio lubrificante.................. " 6.000
Libri di testo scolastici in altre
lingue o in lingue miste approvati
dalla amministrazione regionale lire 15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura..... " 120.000.000
Attrezzature per l'industria, arti-
gianato, turismo, commercio, sani-
tarie ed ospedaliere ed elementi
metallici per paravalanghe (valo-
re)............................... " 1.500.000.000