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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita'
di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le
stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
77, e successive modifiche e integrazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti degli operai dipendenti da' aziende artigiane, sempreche'
svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale
attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione
del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione
delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia.