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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle
compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che
facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche'
sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle
surrichiamate disposizioni legislative.
Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge
6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di
trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a
favore del venditore.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere
concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a
titolo definitivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO