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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa di accordi in sede internazionale, e' autorizzata la
corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e
giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi
confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita'
libiche a partire dal 21 luglio 1970.
L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore di comune
commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le
suddette misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero
delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per
cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per
cento;
sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.