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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re
di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di
Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione
finanziaria, e' riconosciuto, ai soli fini del trattamento di
quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello
relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la
stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando
all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.
Il contributo di riscatto del 18 per cento sara' calcolato sullo
stipendio godono all'atto dell'inquadramento di detto personale nei
ruoli dello Stato.