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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n.
537, sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1
sono altresi' autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex
novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti
di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia
delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di
costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate,
fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel
bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano
tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio
comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli
organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli
articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento
approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.
Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di
cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione
di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi
(gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO