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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 366, quale risulta modificato dall'legge 26 luglio 1970, n. 571,
recante la conversione in legge del decreto stesso, e' abrogato.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizi di cui al primo
comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano
conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta
con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validita' viene
esteso alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129,
saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo
stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle
graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio
1966, n. 603.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO