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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli scambi di carni fresche di animali domestici, appartenenti alla
specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, tra l'Italia e gli
altri Stati membri della Comunita' economica europea sono regolati
dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle
disposizioni contenute nella direttiva n. 64/433/CEE adottata dal
Consiglio della Comunita' economica europea il 26 giugno 1964,
modificata con direttiva n. 66/601/CEE del 25 ottobre 1966 e con
direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, nonche' nelle direttive
VI/COM (65) 185 def. e VI/COM (65) 186 def. adottate dalla
Commissione della Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.