Legge Ordinaria n. 1074 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974,
il  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento secondario si consegue
mediante  la  frequenza  a  corsi  di durata non inferiore ad un anno
scolastico  e  subordinatamente all'esito positivo di una valutazione
finale.  I  corsi  sono  organizzati  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione.
  Ciascun  corso  si articola in sezioni corrispondenti alle classi e
sottoclassi  quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per
la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.
  I  corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio
tendono,  nella  visione democratica della societa' e della scuola, a
favorire  la  conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a
sviluppare  le  attitudini e le capacita' professionali, a promuovere
l'approfondimento   delle   discipline   che   saranno   oggetto   di
insegnamento  e  la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno
altresi'  prevedere  la  partecipazione  attiva alle esercitazioni di
tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.
  Al  termine  del  corso  ciascun candidato sostiene, innanzi ad una
commissione  composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui
al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina
ministeriale,   una   prova  rivolta  ad  accertare  la  preparazione
culturale   specifica  in  rapporto  alla  classe  e  sottoclasse  di
abilitazione,  nonche'  le capacita' di rielaborazione personale e di
valutazione  critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso
e,  eventualmente,  nell'insegnamento.  Detta  prova  consiste  nella
trattazione  scritta  e  nella  discussione  di un argomento proposto
dalla  commissione  in  merito  agli studi, compiuti nel corso e alle
esercitazioni  svolte  durante  lo  stesso,  nonche'  alle  attivita'
didattiche eventualmente prestate.
  La  prova si intende superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a 60 centesimi.
  L'iscrizione  e  la  frequenza  del  corso  sono gratuite. Nulla e'
innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e
di rilascio dei diplomi.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentite  le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica
istruzione  e  del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti,
saranno  rivedute  e  integrate  le  tabelle  annesse  ai decreti del
Presidente  della  Repubblica  29  aprile 1957, n. 972, e 21 novembre
1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare
dai  titoli  di  studio  che danno accesso agli esami di abilitazione
all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline,
quelli  che  con  esse  non  abbiano stretta attinenza. Con lo stesso
decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o
gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito
delle  scuole  dello  stesso  grado,  anche  se  di  diverso  tipo  e
indirizzo,  ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di
istruzione artistica.
  Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente  determinera'  anche la
corrispondenza  delle  nuove  classi di concorso con ognuna di quelle
gia' esistenti.
  A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo
indeterminato  di  cui  alla  legge  13  giugno 1969, n. 282, possono
essere  conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo
di  abilitazione  valido  per  l'insegnamento  della disciplina o del
gruppo  di  discipline  comprese  nella  cattedra  per  cui si chiede
l'incarico.
  A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i
corsi   di   abilitazione  all'insegnamento  previsti  dalla  riforma
universitaria,  i  nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le
modalita' stabilite dalla legge stessa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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