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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974,
il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue
mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno
scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione
finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica
istruzione.
Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e
sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per
la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.
I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio
tendono, nella visione democratica della societa' e della scuola, a
favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a
sviluppare le attitudini e le capacita' professionali, a promuovere
l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di
insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno
altresi' prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di
tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.
Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una
commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui
al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina
ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione
culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di
abilitazione, nonche' le capacita' di rielaborazione personale e di
valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso
e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella
trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto
dalla commissione in merito agli studi, compiuti nel corso e alle
esercitazioni svolte durante lo stesso, nonche' alle attivita'
didattiche eventualmente prestate.
La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a 60 centesimi.
L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla e'
innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e
di rilascio dei diplomi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica
istruzione e del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti,
saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre
1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare
dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione
all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline,
quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso
decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o
gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito
delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e
indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di
istruzione artistica.
Il decreto di cui al comma precedente determinera' anche la
corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle
gia' esistenti.
A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo
indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono
essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo
di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del
gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede
l'incarico.
A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i
corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma
universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le
modalita' stabilite dalla legge stessa.