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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n.
1221, sono aggiunti i seguenti:
"Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti
nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e'
autorizzato a disporre una terza revisione.
I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione
d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese
nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la
determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da
compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale,
sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione
interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e
la sicurezza dell'esercizio;
b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie
compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche
ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone
servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei
servizi in applicazione delle leggi vigenti.
Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere
del triennio d'efficacia della revisione precedente.
Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra
revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali
risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino
l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei
servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su
conforme parere della commissione interministeriale prevista dal
successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo,
integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20
per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e
saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera'
dovuta in sede della successiva revisione.
Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni
determinate con provvedimenti di legge".