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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo
normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito
dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e'
elevato di 2 unita' in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1 unita'
nell'anno 1973. Le promozioni annue in aumento sono disposte in
eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1 gennaio
dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale
del Corpo di commissariato, non ancora valutati, da ammettere a
valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento e
stabilito in 13 unita' per gli anni 1971 e 1972 e in 10 unita' per
l'anno 1973. Le eccedenze organiche nel quadro di colonnello sono
riassorbite, a decorrere dal 1 gennaio 1974, mediante le vacanze
risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dello
articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro IX - ruolo
normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla
citata legge 12 novembre 1955, n. 1137; il numero dei colonnelli
commissari, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini
della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973
e' determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi
colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi
per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente
articolo.
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del
presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo
di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello
delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro sono
iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il
1971, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari
alla differenza tra le aliquote indicate nel citato primo comma e
quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti
nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello da conferire nel
1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1 gennaio 1971,
sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro
di avanzamento ordinario e rettificando la decorrenza delle
promozioni eventualmente gia' conferite.