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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti
alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari
devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.