Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1955, n.
638, e' soppresso con effetto dal 1 novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo
dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle
aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle
disposizioni che seguono.