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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale
quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato
cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato
precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio
ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la
statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve
avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica incolumita'.