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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende
speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il
servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del
bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per
il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di
intesa con gli enti locali e con le regioni, in materiale mobile,
attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al
servizio di trasporto.
I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di
concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di
cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.