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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' sostituito
dal seguente:
"L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge
e' obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese
commerciali e turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche'
l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita'
dell'impresa non superi i cinque milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano
tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
d) siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della
licenza prevista per l'esercizio della loro attivita' da una delle
seguenti disposizioni di legge:
1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in
legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in
genere;
2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del
latte;
3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il
commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da
taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e
103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie
e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne
i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante,
parti di piante e semi;
5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma
ambulante;
6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per
l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio
di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;
ovvero siano:
1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista
dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
2) conduttori di case di cura;
3) gestori di campeggi;
4) affittacamere;
5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di
scuola guida;
6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e
giornalai ambulanti (strilloni);
7) esercenti librerie o buffets di stazione;
8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e
grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge
25 marzo 1959, n. 125;
9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e
piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge
25 gennaio 1966, n. 31;
10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense
presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
L'attivita' puo' essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma
ambulante.
Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie sono:
a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle
camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti
e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n.
316;
b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui
alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
c) gli agenti di assicurazione;
d) gli agenti delle librerie di stazione;
e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di
commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti
e procacciatori di affari;
f) i commissionari di commercio;
g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di
cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide
turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori
alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in
legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi
di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non
fruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende
erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i
raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi
della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o
coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i
conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati
nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico,
nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.
Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori
s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino
abitualmente nell'azienda, sempreche' non siano soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori
dipendenti.
L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a
carico che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e
superstiti, che usufruiscano della assistenza di malattia a tale
titolo".