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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria
all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti
degli articoli 7, 8 e 9 della legge.
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e
integrazioni, e' rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta
degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli
interessati, d'intesa con questi ultimi.
La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' corredata di
attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati
laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonche' di
idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a
produrre, al fine di certificare che la professione di cui
all'abilitazione provvisoria e' stata ed e' da questi ultimi
esercitata.
Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalita' di
rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi
articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.