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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante
degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il
periodo degli esami di Stato di maturita', di qualifica negli
istituti professionali e di licenza della scuola media, ferma
restando la corresponsione delle indennita' previste dalle vigenti
disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami; e' dovuto, dal
giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura
della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:
1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori
aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli
educandati femminili dello Stato e al personale di economato del
ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello
Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturita' e lire 800 per
gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza
della scuola media;
2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai
magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei
convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti
gli esami indicati, nel n. 1);
3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera
ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e
guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre
1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359; lire 550 per tutti
gli esami indicati nel n. 1).
I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche
per il personale fornito dagli enti locali.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per
l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilita' dei
capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario
medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilita' dei
corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso
Ministero.
Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli
potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del
Ministro per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO