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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali in servizio permanente, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, provenienti, rispettivamente, dai
corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari
dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli
esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di
applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di
tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso
l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A
allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite
dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del
competente consiglio di facolta', al terzo anno di corso delle
facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e
commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.