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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti
sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono
regolate dalle disposizioni della presente legge.
Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i
bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla
moltiplicazione naturale delle piante.
Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e'
definito nell'allegato n. 3.