Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli
Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta
topografica annessa alla presente legge, nonche' nel territorio
collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura
di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere
in stato di inattivita' alla data del 1 ottobre 1970.
Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da
sfruttare mediante perforazione di pozzi.