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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento
dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano
prestato almeno tre anni di servizio effettivo, escluso quello
corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino
nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in
detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino
al compimento del periodo minimo di servizio necessario per
conseguire il diritto a pensione e comunque non oltre il
raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo
assoluto.
Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle
categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente
colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire
una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che
occorra determinare l'aliquota di ruolo.
Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di
servizio nel grado rivestito.
Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i
servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge; previo versamento, ove gia' non
effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate del
Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante
i periodi stessi. A detti ufficiali e' estesa la disposizione
dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.
Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo
degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del
conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per
scarso rendimento.
Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneita'
allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro
spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento
del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - TANASSI
Visto, il
Guardasigilli: COLOMBO