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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tutela sanitaria delle attivita' sportive spetta alle regioni
che la esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti
corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della
sanita' con il concorso delle regioni stesse.
In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli
articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela
sanitaria di coloro che praticano attivita' sportive spetta al
Ministero della sanita', che si avvale della collaborazione del
Comitato olimpico nazionale italiano.