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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e
corrisposto in denaro".