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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre
1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti
il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno
istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le
professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente.