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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione)
E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
consulenti del lavoro".
L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata
illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.