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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi
provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione
destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacita'
competitiva ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad
assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione.
Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le
imprese la cui attivita' produttiva e' diretta alla trattura della
seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla
sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723,
compresi quelli indicati alle lettere d), e), g), h), i), k), l), n),
o), q) ed r) della nota 1.