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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in
attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione,
la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione
delle popolazioni, attraverso le Comunita' montane, alla
predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei
piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una
politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro
delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi
regionali.