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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, di cui:
a) lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di
Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;
b) lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attivita'
aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e
per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa
Smeralda.
Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione
di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli
esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000
milioni nel 1977.
Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo
un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene
all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere
programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10
deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.
Per la definizione del programma le regioni possono formulare
proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.