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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo
comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo
destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato
per un ulteriore periodo di anni dieci.
Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli
appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni
interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione
costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della
suddetta legge costituzionale.
Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al
primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine
del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il
nuovo termine di durata del fondo.